360 dir. PRiv. nell’età, rom.-barbarica [§ 68] nella pratica esso si allargò a comprendere qualunque persona ecclesiastica o laica; e, confondendosi con le azioni possessorie romane, di cui non si era perduto il ricordo, potè servire alla reintegrazione non soltanto di un complesso di beni, ma anche di cose singole, raggiungendo il fine degli interdicta recuperandae possessionis, con un mezzo che aveva più punti di contatto con Vinterdietum unde vi. Ma, contemporaneamente, la scuola di Pavia, fin dalla fine del secolo IX, escogita una difesa del possesso, con l'investitura salva querela, concessa da! tribunale regio, nel caso in cui taluno avanzi una pretesa legittima e il detentore si rifiuti di presentarsi a! giudizio (§ 56). Per queste vie, si incomincia a dotare il possesso ili una difesa singolare, che fu accolta anche dal diritto civile e che contribuì a dare all’istituta quei nuovi caratteri, che lo adducono al diritto italiano vigente (§ 130). § 67. — Scliupfer, Dir. priv. dei pop. germ., vol. II: Possessi e domini, Roma, 1908 (2.“ ed., vol. Ili, Roma, 1914); Tamassia, L’alienaz. degli immobili e gli eredi, Milano, 1885 ; Id., La proprietà (Lezioni di storia del diritto), Padova, 1927; Rallini, L’actio spolii, Torino, 1889; Cornil, La protection possesso ire dans les Leg es Barbarorum, in Mélanges Utting, I, Montpellier, 1907 ; Hübner, Der Immobil iarprocess d. fränkischen Zeit, Breslau, 1893; Mengozzi, Ricerche sull'attività della scuola di Pavia nell’alto medio evo, I’avia 1924. § 68. — Limiti del diritto di proprietà. Se l’interesse sociale, nel regolamento della proprietà fondiaria, non era trascurato dalle leggi romane (§ 67), più largo riconoscimento trovò nel medio evo, allorché, prevalendo l’economia agraria, si raccolsero più strette le comunioni domestiche e associative, nei gruppi delle famiglie, dei consorzi e dei vicinati, e ad essi si domandò la difesa, che gli organi pubblici erano inetti a dare. Sulla base di antichi usi, già attestati nelle leggi co-