SCUOLE LETTERARIE 149 tiliano (1), si continua nel medio evo, con le opere retoriche di Isidoro di Siviglia e di Marciano Capella, testi fondamentali della scienza medioevale, e si esercita nella spiegazione dei vocaboli giuridici, nelle disquisizioni dialettiche dei casi, nella esposizione delle regole forensi per la pratica dei tribunali (ordines iudiciorum). Questa scienza rudimentale serve alla vita, preparando gli ecclesiastici, i giudici, i notari alla intelligenza e alla pratica del diritto. Così sopravvive la cultura antica : ai tempi longobardi si ha ricordo di un Theodo-aldus legum peritissimus (2); mentre Paolo Diacono descrive, nella Historia langobardorum, minutamente la raccolta giustinianea (3), e un epitaffio celebra Romualdo (787) come dotto nella grammatica e nelle leggi secolari e divine. Più tardi sono numerosi i ricordi dei causidici, degli scholastici, dei legum periti ; continuatori di un'antica tradizione di sapienza giuridica. Carattere comune alle opere giuridiche di questo periodo è quello di tendere più alla raccolta che alla interpretazione degli atti legislativi. Questi vengono desunti dai vari testi del diritto romano, canonico o barbarico ancora conosciuti, e - quindi disposti nelle nuove collezioni, dove la norma è talvolta accomodata alla intelligenza dei tempi, più spesso riprodotta nella precisa dizione dell’ originale; ma si trova scarsa attività di commento, non tanto per obbedienza alle proibizioni giustinianee, quanto per rispetto al testo legislativo. Il diritto romano ha larga parte in questa operosità scientifica, come legge positiva di una parte numerosa della popolazione. I testi più conosciuti e più studiati appartengono alla compilazione giustinianea ; e in prima linea stanno le (1) Quintil., Insl., XII, 3; 7-9; III, 4-10; IV, 1. (~) Carmen de synodo ticin., 14; Script- rer. lang., pag. 190. Cfr. i veteres iuris periti di Areg., c. 4. (3) Paul. Diac., I, 25.