48 PERIODO BIZANTINO allora il colono, pur reggendo una amministrazione separata. dipende economicamente e giuridicamente dal padrone, poiché sul colono grava l’obbligo del pagamento dell’ imposta, e il proprietario ne è fatto responsabile di fronte allo Stato (§ 15); e questo genera tra dipendenti e signori un vincolo di dominio, che non tarderà a prendere natura politica. Tuttavia al colonato hanno dato contingenti numerosi anche le classi servili, sia con 1’ affrancazione condizionata, a cui conseguisse un vincolo verso il fondo, sia col riconoscimento dell'uso di una libertà personale non contraddetto. La divisione del dominio, divenuta il sistema normale della grande proprietà (§ 8), doveva creare una differenza di fatto tra i servi adibiti alla coltivazione delle terre padronali sotto sorveglianza diretta (pars dominica) e quelli a cui era affidato un fondo da reggere ad economia separata, con l’obbligo di determinati canoni e prestazioni (pars colonica). Quest’ultima categoria, sia che risultasse da liberi, da affrancati o da servi, doveva entrare naturalmente nella classe dei coloni, legata stabilmente alla terra. Il colono, è così, un coltivatore, personalmente libero o servo, secondo la sua condizione, privo della facoltà di abbandonare il terreno su cui lavora, ma d’altra parte sicuro che non gli mancherà il sostentamento, poiché vive sulla terra e con essa è aliueato, ed è garantito nei suoi diritti dalla permanenza dei patti originari e consuetudinari. Egli deve al signore un compenso annuo, in denaro o in natura, per la concessione della terra, ed è tenuto regolarmente al pagamento delle imposte e alla prestazione di servigi (operae), che dànno il carattere giuridico a questa ser vitù della gleba. Nel nuovo rapporto, entrano anche le varie classi di affrancati, di dipendenti o di servi (tributarli, inquilini, adscripticii, mancipio), che, per essersi dati alla coltivazione del suolo, ma ad economia separata, si trovavano naturalmente tratti- verso la