614 PERIODO DELL’AUTONOMIA [§ 107] De Palo, Teovia del tit. eseoNapoli, 1901 ; Rocco, Studì sulla storia del fallimento, in Riv. del dir. comm., XI, 1913; Meloni, Per la storia degli instrumenta guarentigiata, negli Studi econ. giur. dell’Univ. di Cagliari, VII, 1915. § 107. — Il procedimento penale. Se in origine vale ancora il principio della confusione tra procedimento civile e penale, i progressi del diritto non tardano a romperlo, onde nascono le forme speciali del processo criminale. Non cade1 tuttavia il sistema accusatorio, il quale continua a rappresentare la forma della cognizione ordinaria civile, figurando il processo come un dibattito tra l'accusatore e il reo. L’accusa era in origine pubblica, orale e giurata; ma il favore dato dai pubblici poteri a questa cooperazione dei cittadini alla scoperta dei delinquenti consigliò al diritto statutario e comune di abrogare le gravi sanzioni imposte all’accusatore, che non riesce nell’accusa, sostituendo alla pena romana del taglione la semplice multa; consentì l’accusa a qualunque persona, e la trasformò lentamente in una denuncia scritta, destinata a rimaner segreta. Il processo accusatorio si svolgeva col contradditorio dell’accusatore, del reo e dei testimoni, e con le forme della cognizione ordinaria. Ma ormai tendeva a prevalere il procedimento inquisitorio, promosso d’ufficio, in base all’opera del magistrato o di persone pubbliche a ciò elette (iurati, campavi), e specialmente con l’uso delle inquisizioni generali periodiche, istituite nella bassa Italia da Federico II; o in base alle denuncio private e alla pubblica fama (infamatici). Il processo si fa allora tutto scritto e segreto, promosso o sostenuto dal magistrato inquirente, che prende il posto della privata accusa e svolge l’istituzione già annunciata (§ 56) del procuratore fiscale (advocatus de parie publica, avogadore, procurator regis, fisci); e si distingue in una fase