LE PROVE GERMANICHE 207 Per quanto fosse rigido lo svolgimento delle formalità processuali, tuttavia le prove sono già dirette, nel processo longobardo, a formare la convinzione del giudice, e non più soltanto a determinare la definizione del giudizio a favore della parte, che riesce nell’esperimento probatorio. Questo progresso è favorito anche dal fatto che al giudice resta principalmente affidata la funzione deliberativa. Tuttavia la prova conserva molti degli antichi caratteri formalistici, e ciò induce a farla considerare non come un onere, ma come un vantaggio, che può far decidere senz’altro a favore del probante. Così avviene che il principio romano, il quale addossa l’onere della prova all’ attore, cade quasi pienamente; e già si disse (§ 18) che s’ era molto affievolito anche nel diritto volgare. Vale perciò, nel diritto barbarico, il principio opposto che la prova, considerata come un vantaggio, spetti in primo luogo al convenuto, il quale non è obbligato a respingere con argomenti di razionale persuasione la pretesa dell’attore, ma può invocare ed eseguire senz’ altro quella prova, che la legge gli consente e che egli stima adatta a dimostrare la verità delle sue asserzioni, sia come intrinseca constatazione della verità opposta all’attore, sia anche come semplice prova esterna o formale. Nondimeno anche quest’ultima sola è sufficiente a far dichiarare il diritto a favore di colui che vince, senza necessità di esame alcuno sul merito intrinseco della causa. Le prove principali hanno natura formale, e comprendono il giuramento e il duello. Il giuramento si presenta come un atto di discolpa o purgazione, prestato per lo più dal convenuto, o, nel caso in cui sia ammesso, dall’attore; e si compie non isolatamente dalla Parte, ma col giuramento contemporaneo di altre persone, scelte fra i parenti, che han nome di sacramen-taleso coniuratores; persone, che assistono il convenuto, m conseguenza del principio primitivo che l’individuo,