[§ 121] INCERTEZZE DEL PROCESSO 705 sioni maggiori; con una ingerenza più decisiva nella posizione, nello svolgimento e nella definizione del processo, per opera dei giudici. Senonchè questo carattere non può ancora sortire pieno effetto, in causa delle condizioni politiche tuttora incerte ed agitate; onde anche il processo sembra spinto in una doppia direzione, che lo lascia fluttuante e quasi impotente ai suoi alti còm-piti sociali : da una parte, muove verso un irrigidimento e una abbreviazione delle forme, per giungere più presto alla definizione delle liti ; dall’ altra, lascia sussistere tuttora gli antichi privilegi personali e territoriali, e molte delle antiche regole giudiziali, complesse e pesanti, senza osare di penetrar profondo con l’opera risanatrice. Solo sulla fine del periodo si delinea un avviamento veramente progressivo, che, anche nel diritto processuale, è attestato dalle nuove leggi, e soprattutto dalle costituzioni piemontesi (§ 111) e dalla prammatica napoletana del 1738, che ridusse il processo, specialmente civile, a maggiore semplicità e perfezione. Il procedimento criminale è ancora deturpato dal sistema delle denuncie; anzi, il bisogno di chiamar quasi a cooperazione anche i cittadini nell’ amministrare la giustizia, dove manca 1’ efficace tutela dello Stato, provoca un ricorso più largo a questo mezzo di cognizione dei reati, volendosi che l’autorità del principe non abbia a correr pericoli; onde si assicura ai denuncianti la segretezza, si dà fede alle accuse anonime, collocate nelle cassette pubbliche apposite (bocche di leone), si promette premio e impunità a ehi denuncia, anche se reo. E in base a queste denuncie, come in base ad ogni altro indizio, si ricorre subito al procedimento inquisitorio o d’ ufficio, che ormai prevale sull’ accusatorio, riflettendosi qui il sistema di progrediente ingerenza dello Stato, assunto nell’ ordinamento della giustizia. L’inquisizione si compie secondo il noto trapasso da una forma generale, intesa all’immediato accertamento delle condizioni del fatto delittuoso, con ricerca del olmi. — Storia del dir. it. 45