158 PERIODO BARBARICO alla redazione degli atti pubblici o alla registrazione dei documenti privati, presentati ai gesta, e tali uffici, diretti dall’exceptor o tabularius, che aveva pubblica fede, erano normalmente esercitati da scrivani o segretari, detti pure noiarii. Con la decadenza delle curie, venuti meno i magistrati municipali, si continuò tuttavia a ricorrere, per la redazione degli atti, agli ufficiali dell’antica curia, continuata ora nelle città dalla curtìs regia o da quella ducalis, laddove non resistette una curtìs civica, e specialmente ai notai, che presero così il posto dell'antico exceptor ; anzi si dette ad essi così assoluta prevalenza che gli antichi tabellioni scomparvero, e il notaio, riflesso della pubblica autorità deil' antico exceptor (1), guadagnò pubblica fede, e si formò così l'istituto del notariato, che ò caratteristico del diritto italiano. Gli antichi notai, detti anche scribae, si confusero cogli scrittori dei pubblici uffici, ed ebbero nome di scribae publici o di notarii\; e i documenti da essi redatti ebbero valore di atto pubblico. Questo mutamento, già avviato ai tempi romani, è pienamente compiuto nel periodo barbarico, allorché dalle leggi fu stabilito che gli atti dettati dai notai dovessero conseguire un privilegio processuale (2), che alla fine del secolo IX divenne esclusivo. Allora, solo gli strumenti scritti da un notaio pubblico ebbero pubblica fede (3). I notai pubblici furono, nei tempi franchi, nominati dai conti ed ebbero competenza territorialmente limitata. Nell’ Italia bizantina, dove si ebbe uno sviluppo corri- (1) Resta anche dell’anno 721 il ricordo di un «Vitalis v. r. subdia-eonus exceptor civitatis Placentinae »; Troya. n. 431: Schiaparelli, n. 29 pag. 106. Off. Troya, n. 453: « Faustinas notarius receptor », dell’anno 725; ma lo Schiaparelli, n. 36. pag. 127, legge invece: « no tari us regie potestatis ». (2) Sul carattere pubblico del documento si vedano questi testi: Nov. Theod., XXXIII, Nov. Martiani, tit. IV, § 1; Cod. Jusl., Vili, 17(1S), I; e Ratch., c. 8: la «cartola a scrivane publico scripta » fa prova privilegiata. Cfr. Aldech., c. S; e Cap. Ital. Loth., cc. 12, 13, 71, 102. (3) La prova è data dal doc. a. 887. MHP. Chart.. I. n 45. na^. 71-0.