744 DIRITTO PRIV. nell’età DEL RINASCIMENTO [§ 128] cialmente Bartolo, stabilirono la regola moderna della linea mediana del fiume o torrente, ripartendo poi il suolo secondo l’estensione della proprietà lungo la sponda (art. 458 cod. civ.). Ad accogliere tutte le forme della prescrizione ro -mana, si oppose un nuovo principio, che il diritto germanico e le consuetudini volgari avevano già accennato (§' 69), ma che al diritto canonico toccò di svolgere con perfetta virtù trasformativa. Per l’estinzione e l’acquisto del diritto, in seguito al decorso del tempo, reputò il diritto canonico che potesse valere la buona fede soltanto nel momento d’inizio del possesso, in omaggio alla regola: mala fides superveniens non nocet, ma, riguardando come peccato il possesso di una cosa, per la quale si sia, anche più tardi, avuto coscienza della origine illegittima, volle che l’elemento della buona fede fosse continuativo, per tutto il tempo necessario alla prescrizione. Le decretali di Alessandro III, di Innocenzo 111 (desunta questa dal concilio lateranense del 1215), di Bonifacio Vili fissarono con rigore questo principio (1), che si fece eco in parte delle difficoltà opposte dal diritto anteriore al funzionamento della prescrizione; ma così contribuirono a raccogliere in unico istituto i due aspetti della prescrizione e dell’usucapione, e la fecero rivolgere non soltanto alle cose, ma anche ad ogni diritto capace di dare arricchimento. Il diritto italiano accolse la regola canonica, sia per suggerimento delle leggi ecclesiastiche, sia per la necessità di difendere, con regole più efficaci, dalla prescrizione i diritti del proprietario, confusi e rilasciati tra le numerose forme di concessione del suolo (§ 70). Ma anche gli interpreti del diritto romano non tardarono ad ammettere il valore derogatorio della legge canonica, contro (1) Cfr. e. 20, X de praescript., 2, 26: « oportot ut qui praescribit la nulla tampona parte rei habe.it oonsoientiam alienae », Cfr. Raffini, op. cit. in line al paragrafo.