650 PERIODO DEI,LE PREPONDERANZE STRANIERE [§ 112 avverte con più cura la mobilità della materia giuridica del commercio e la necessità per essa di un più frequente ricorso all’uso. Dopo gli scritti, non stretta-mente giuridici, sull’arte della mercatura del Pegolotti (1343) e dell’Uzzani (1442), si ebbe il trattato de mercatura (1553) di Benvenuto Stracca (1509-78), anconitano, ingegno veramente creativo, che fissò primo l’indole sintetica e sistematica della disciplina, e poi 1’ o-pera di Sigismondo Scaccia, genovese, de commerciis et cambio (1618), e finalmente i discorsi legali sul commercio di Ansaldo Ansaldi (t 1719), fiorentino, e quelli ben noti, per quanto opera di raccoglitore e di pratico, del genovese Giuseppe Casaregis (t 1737). La tradizione scientifica del diritto penale, già aperta nel secolo XIII (§ 91), continua in questo periodo con più attiva disciplina, ma senza grande originalità. Tiberio Deciani (1508-81), autore del Tractatus crimi-nalis; Giulio Claro (1525-75), nel quinto libro delle sue Sententiae receptae (1560), Prospero Farinaccio (1544-1616), nella Praxis et tkeorica criminalis, hanno il merito di non restringersi alla dottrina dei casi, ma di spingersi verso il sistema, fissando in forma definitiva il diritto penale, sviluppato dalla nuova scienza del diritto romano. Intanto, come mezzo di accertamento della communis opinio, tra la congerie dei pareri, acquistano autorità le decisioni dei tribunali supremi (decisiones), che sembrano, rispetto alla scienza, prendere il posto dei consulti medievali, con tanto maggior peso, in quanto emanavano da un consesso di giureconsulti. Le raccolte di queste decisioni, compilate per iniziativa privata, furono di grande sussidio alla pratica, e sono famose quelle della Rota romana, che continuò per più secoli una sana tradizione scientifica, e quelle della Rota genovese, attinenti alla materia del commercio (1582). Ebbe rinomanza anche la giurisprudenza dei Senati di Savoia e di Piemonte; e vasta mole di volumi, forse