ONERI REALI 379 E già si accennano le più importanti forme degli meri reali : le decime, i servizi personali, i censi. Le lecime sono prestazioni consistenti in una quota parte lei frutti di un fondo, e dovute alla Chiesa, sia come ’onseguenza di un più antico diritto di proprietà, che nella alienazione essa si volle riservato (decime dominicali), sia come riconoscimento di un diritto di signoria, in parte distinto dai pubblici oneri (decime sudali), sia come corrispettivo obbligatorio dei servigi religiosi prestati dagli enti ecclesiastici (decime sacra-ineritali). Le decime gravano propriamente i frutti del fondo e non sono dovute se il fondo non dà frutti; ma 'ianno ugualmente caratteri di oneri reali, perchè consistono in una potestà di esigere un tributo fondiario ì natura privata o quasi privata. Le decime dominicali sono più numerose, e non tardarono ad assorbire anche le feudali, che con esse si confusero. Le decime sacramentali, raccomandate dalla Chiesa come obbligo ■lei fedeli, sulla base dei testi sacri, e dovute in origine ai vescovi, furono lungo tempo una prestazione volontaria, senza carattere giuridico, finché durò la separazione tra lo Stato e la Chiesa (§ 35) ; ma più tardi vennero giuridicamente riconosciute dalla legislazione I ranca, la quale sanzionò le prescrizioni dei concili, ordinò che le decime fossero pagate a ciascuna chiesa, e sottopose a pene speciali coloro che cercavano di sottrarsi al loro pagamento. Nei tempi feudali, investendosi la Chiesa di elementi patrimoniali, e trionfando il redime delle chiese private, anche le decime sacramentali furono cedute, vendute e infeudate, pur mantenendo 'lllasi sempre la propria natura religiosa. Gravano pure come oneri reali le opere dovute dai fondi dipendenti, più tardi detti plebei, ai fondi dominanti o nobili, costituite in base alla consuetudine o ai patti agrari e prestate dai proprietari e dai coloni. E tale carattere serbano pure quei censi, che il proprietario si riservava sulla terra, al momento in cui la