PAGAMENTO E OFFERTA REALE 397 Eseguito il pagamento, l’obbligazione era estinta e il •bitore aveva diritto di farsi restituire il titolo e di immillarlo, distruggendolo o tagliandolo a mezzo (in-apsare, incidere). Anzi le clausole di esibizione delia carta, obbligando ad effettuare il pagamento solo alla presentazione del titolo (§ 72), diede più largo sviluppo l'offerta reale, per cui il debitore offriva e depositava, i luogo determinato, con certe formalità, la somma >vuta in pagamento, liberandosi da ogni responsabi-à, qualora non vi fosse ritirata entro un certo tergine, con la restituzione del titolo. Mancando la clau-- da di esibizione e ammettendosi il creditore al pagali ento, anche se il titolo era andato smarrito, doveva ili rilasciare al debitore una lettera di annullamento del titolo perduto (epistola ecacuatoria), che valeva '■ 'ine prova dell’estinzione del debito. Ma l’obbligazione poteva essere estinta anche senza pagamento con la prescrizione. La legge longobarda, forse ispirandosi al diritto romano (1), dichiarava annullati i titoli di credito (cautiones), che non si fossero rinnovati dopo cinque 11 dieci anni, prescrivendo l’azione per farli valere, quadra il creditore avesse lasciato trascorrere dieci anni dal termine ultimo della rinnovazione, a meno che non fosse stato impedito per prigionia di guerra. L’inadempimento delle obbligazioni portava tanto più gravi conseguenze, quanto era meno efficace la difesa pubblica del diritto. Perchè vi si incorresse, non bastava >1 semplice decorso del termine, ove fosse fissato, ma era necessaria una triplice intimazione di pagare, da parte del creditore: e già il silenzio del debitore provocava, per ciò stesso, multe a suo carico. Ma, dopo le intimazioni legali, si procedeva all’esecuzione forzata sulla persona e sui beni del debitore, secondo le regole stabilite dalle leggi (§§ 38, 56). È noto che il diritto (1) Liu., c 16; Cod. Theod., II. 27.