CHARTA E NOTITI A 157 Brunner, si distinguono in documenti dispositivi (charta, cartula, munimeri), allorché rappresentano la legale documentazione di un fatto giuridico, e servono non soltanto a provare il contratto, ma anche a dargli forma perfetta, e in documenti semplicemente comprobatori (notitici, breve, memoratorium), allorché contengono soltanto l’attestazione scritta, a scopo di prova, di qualche atto già compiuto e giuridicamente altrimenti perfetto. Nel medio evo, i documenti pubblici e privati sono redatti da un funzionario speciale, il notaio, che vi dà pubblica fede. In questi caratteri del documento medioevale non si ha che uno sviluppo normale del documento romano. In origine, e per lungo tempo, il documento romano, ebbe solo valore probatorio, derivando dalla notizia, che il creditore stesso teneva, per uso proprio, mentre il contratto si perfezionava altrimenti con la stipulatio. Ma più tardi, sviluppatosi 1' uso della scrittura e diffusosi più largamente i mezzi scrittori, ad imitazione di usi ellenici, il documento si presentò non più come una notizia, ma come una confessione dettata o scritta dal debitore e consegnata al creditore. È naturale che, in questa forma, il documento acquisti un nuovo carattere e aumenti il proprio valore, tantoché la menzione in esso espressa della stipulatio, già ai tempi romani, venne a sostituire lo scambio effettivo delle parole solenni della stipulatio, ormai non più pronunciate con l’antico rigore (1). Intanto si introduceva l’uso che tali confessioni o attestazioni, a maggior garanzia di precisione legale, si facessero scrivere a persone esperte, che formavano la classe dei tabelliones e che erano assistiti da scribi o notarli, incaricati della compilazione materiale. Inoltre presso i presidi e i municipi, vi erano uffici destinati (1) Coi. Just., Vili 37 (3Sj, 10.