86 PERIODO BIZANTINO tori delle provineie, fu propriamente il giudice ordinario, ed ebbe da ora innanzi il titolo di iudex. Come dipendenti dal duca appariscono, nelle città minori, i co-mites e i tribuni, oltreché i iudices pedanei, che, prendono talora la denominazione di dativi, ossia delegati del giudice ordinario; senonchè la loro delegazione, in ciò diversa da quella del iudex pedaneus romano, è divenuta permanente e si svolge nel cerchio di un determinato distretto cittadino. Quanto alla composizione del tribunale, già da questi tempi si avverte la tendenza a dare alla pubblicità dei giudizi non più il carattere di una semplice assistenza, ma quello di una partecipazione più o meno effettiva; tendenza che servirà a dare maggior fortuna alle nuove istituzioni barbariche (§ 34). § 16. — Oltre le opere citate ai §S 5, 12, 13, v. Bethmann-llollweg, Der Civilprozess des gemeinen Rechts in geschichtl. Entwicklung, Lipsia, 1868 e seg.: Mayer, II. pag. 441 e seg.; Thomassin, Vetus et nova ecclesiae disciplina, Parisiis 1691 ; Zachariae v. Lingenthal, Gesch. d. gr.-rùm Rechts, 3.“ ed., Berlin, 1892; Checchini, Studi sull’ordinamento processuale romano e germanico, Parte I, Padova, 1925. § 17. — Rapporti fra Stato e Chiesa. Il problema giuridico dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa potè essere proposta solo dopoché la Chiesa si costituì di fronte allo Stato, come potenza autonoma, come organismo ultra-politico, svolgentesi nello Stato e contro lo Stato. Nel mondo antico, l’osservanza del culto era una funzione pubblica; il sacerdozio, una magistratura; ma lo Stato lasciò a tutti i culti la più grande libertà religiosa, limitandosi appena a funzioni generali di polizia. Fu soltanto a incominciare dall’età di Nerone, allorché le nuove dottrine cristiane, sostenendo l'uguaglianza di tutti di fronte a Dio, condannando il culto dell’ imperatore, insegnando il dispregio