782 DIRITTO PRIV. nell’età. DEL RINASCIMENTO [§ 135] iniziarsi sui mobili e proseguirsi sugli immobili, fino a poter comprendere anche i frutti delle terre feudali, o anche le terre stesse, si esoneravano certi beni, per la loro speciale destinazione, come animali, strumenti di lavoro, attrezzi, oggetti indispensabili alla sussistenza, sotto il doppio criterio di un protezionismo economico e di un riguardo alla vita delle persone. Finalmente, come mezzo d’esecuzione, valeva anche l’arresto personale per debiti (§ 106), a cui si ricorreva nei negozi civili, solo quando fosse infruttuosamente tentata la esecuzione reale; mentre nei negozi commerciali era ammesso in ogni caso, trattenendosi il debitore in carcere, finché avesse pagato od offerto idonea cauzione. Anche nei negozi civili, nonostante le prescrizioni degli statuti, si usava di autorizzare con clausola espressa il creditore a procedere all’ arresto personale; ma è notevole che gli statuti dichiararono illeciti questi patti, avviando così il diritto a dichiarare inalienabile quella libertà umana, che la società moderna volle pienamente sottratta ad ogni privata contrattazione (§ 149). § 134. — Oltre le op. cit. al § 74, v. Cuturi, Tratt. delle com-pensaz. nel dir. civ. it., Milano, 1909; Bonolis, L’offerta reale, in Arch. giur., LXVII, 1901 ; Gaudemet, Transport de dettes, Paris, 1898; Meynial, Notes sur la rescission pour lèsion des contrats, negli Studi per Scialoja, Milano, 1905; Renard, L’idèe d’annullabilitè au moyen àge, in Nouv. Rea. hist., XXVI, 1903; Baumgart, Die Entwicklung der Schuldhaft im. ital. Rechi d. Mi t telali era, Berlin, 1914. § 135. — I contratti civili. I nuovi rapporti economici (§ 78), con lo slancio del capitale, favorivano la varietà dei contratti : l’impresa era ormai nata ; la giustezza dell’interesse del denaro si era fatta evidente ; i contratti di mutuo, di società, di cambio, di censo, di pegno erano divenuti frequentissimi.