L§ 101] TRIBUNALI D'APPELLO 585 sulle rovine dei Comuni, si serbarono le antiche corti giudiziarie locali, ma sopra esse si andò formando dai consigli del principe qualche supremo tribunale, che a Milano fu prima il Consiglio di giustizia, più tardi il Senato. Nelle monarchie, i tribunali supremi escono pure dai Consigli della corona. Nel regno normanno, alla giustizia straordinaria amministrata personalmente dal re e dalle assemblee, o saltuariamente dai suoi delegati, succede con Federico II il tribunale stabile della Magna Curia, presieduto dal gran giustiziere e composto di quattro giudici (1240), con competenza generale per le cause più gravi o per certi ordini di persone e di rapporti, e soprattutto come alto tribunale d’ appello dalle sentenze dei tribunali provinciali; e tale si conservò a lungo in Sicilia. Invece nel Napoletano, sotto gli Angioini, sorse, a lato del principe, la Corte del vicario (curia vicariì), come controllo ai giudicati della Magna curia, ma finì col fondersi con questa (secolo XY), costituendo la Gran Corte della Vicaria. Negli Stati della Chiesa, la Sacra Rota e il tribunale della Segnatura (.Signatura iustitiae) ebbero funzioni di tribunali supremi, giudicando quest'ultimo i conflitti di competenza e accordando rimedi di equità in cause inappellabili; mentre in Piemonte, dalle udienze generali o assise (ielle varie provincie, si formano i diversi Senati di Savoia, Nizza e Piemonte. Quanto alla Sardegna, caduta coi giudicati la suprema corona di Corte, i ricorsi furono mossi ai governatori delle provincie e al viceré, assistiti da corti giudiziarie. La costituzione autonoma dei ceti si manifesta soprattutto nella creazione delle giurisdizioni speciali, poiché ogni classe organizzata pretende e conquista, più o meno ampiamente, il diritto di provvedere con organi propri alla disciplina interna e al regolamento esterno dei propri membri, per tutto quanto interessa il gruppo. Prima fra tutte è la giurisdizione ecclesia'