[§ 1211 IL PROCESSO CIVILE 707 tribunali supremi, allargato poi anche agli ordinari ; per cui, in caso di flagrante delitto, il giudice può irrogar pene senza processo; come il- procedimento statario o ad usunn belli, che, in tempi di guerra o in altri momenti pericolosi per la vita dello Stato, concede nei delitti atroci a grandi tribunali pubblici un processo rapidissimo e quasi privo di forme. Si giunge fino ad ammettere legislativamente, almeno nel Napoletano, gli accordi con gli imputati intorno alla pena (concordia, truglio), quando si tratti di reati minori e la necessità sospinga a sfollare le carceri o a strappare le confessioni dei rei. Queste esigenze di rapidità e di certezza inducono al principio dell’inappellabilità delle sentenze criminali, benché qualche Stato (Milano, Piemonte) cominci a farvi strappi, ritornando al contrario sistema più regolare e più umano. Tuttavia per i reati che importano la pena di morte, e in genere per le esecuzioni capitali, si tende ad avocare i processi ai tribunali supremi dello Stato, e si richiede almeno l’autorizzazione sovrana, che in Piemonte (1677) equivale a una revisione del processo. Il processo civile non sa liberarsi dalle lungaggini delle forme e dal dedalo intricato delle competenze e dei tribunali, dove sembra nascondersi, quando non si tratti di gravi interessi del principe, il proposito di assicurare al più ricco e al più forte lo strumento per resistere alla giustizia e per stancare il debole. Veramente qualche legge raccomanda il tentativo di concilia?ione, e a Bologna fu istituita (1574) anche una giunta o congregazione di dieci cittadini, davanti ai quali si doveva prima, senza conseguenze per il futuro giudizio, cercare 1’ accordo fra le parti; ma il tentativo obbligatorio della conciliazione fu regolato propriamente soltanto dalle leggi francesi. Ed anche si avverte qualche tendenza ad abbreviare le liti, sia restringendo con le leggi la facoltà di produrre nuovi atti nel processo (non più di due o tre), entro un certo termine (pochi giorni); sia disobbligando il giudice dal decidere le eccezioni