QUAESTIONES STATUTORUM 511 che, questa Tolta, derivano quasi sempre da questioni pratiche, sottoposte all'esame dei giuristi, sia per la parie più attiva da essi assunti nella vita pratica come giudici o come arbitri, sia per le frequenti consultazioni ad essi richieste dai tribunali o dalle parti (§ 101). Abbandonata l'esegesi dei testi romani, le quaestiones de facto diventano lo strumento preferito nella trattazione del diritto, e in base ad esse sono costruite tutte le prelezioni scolastiche e le opere monografiche, rappresentando il ponte di passaggio fra le dottrine romanistiche e il diritto vigente nella consuetudine e nella pratica. Ora le questioni del diritto vivo non insorgevano soltanto per l’applicazione delle fonti romane, ma anche oer l’applicazione di tutte le altre fonti allora vigenti e perciò i giuristi accursiani, affrettando un movimento che si era già avviato negli ultimi tempi della Glossa, assunsero come oggetto di considerazione scientifica e come strumento di risoluzione giuridica anche tutti gli altri elementi del diritto vivo, e principalmente il diritto canonico e il diritto statutario. Cade pertanto quella netta separazione, che teneva distinta la scuola dei civilisti da quella dei canonisti (§ 83), perchè anche gli interpreti del diritto civile si giovano delle fonti canoniche e ne adottano le risoluzioni, senza indulgere per questo sempre alle tendenze politiche degli interpreti del diritto canonico; mentre il diritto statutario, fino allora trascurato dalla scienza, diventa oggetto di discussione e di studio, e dà origine a quelle quaestio-nes statutorum, che sono uno dei più originali prodotti della scuola degli accursiani. Appunto nel secolo XIII, la scienza del diritto canonico toccava il sommo della sua ascensione (§ 83), con le opere di Bartolomeo da Brescia, di Sinibaldo de’ Fieschi (Innocenzo IY, t 1254), di Tancredi (i 1235); mentre la compilazione 'degli statuti trovava perfezionamento presso tutte le città italiane (§ 87). Ma non è che un avviamento, poiché due gravi di-