84 PERIODO BIZANTINO 16j sandosi il peso delle imposte (adiectio, èmfida cui deriva la npo-ziu.-nmq), costituisce una riforma dei tardi tempi romani anche più dannosa e più grave. L’Italia è, al principio del secolo Vili, sfruttata dall’esoso governo bizantino; e perciò sembra da accogliere l'ipotesi che la rivolta del 727, promossa dall’editto contro le immagini, si ricolleghi anche con l’opposizione all’annuncio di una riforma finanziaria, imposta da Leone Isauro, la quale ordinava un nuovo catasto, per cui tre coloni dovevano formare una unità tributaria (caput), e la riscossione delle imposte era affidata a una nuova categoria di funzionari imperiali, gli arconti od assessori, mandati espressamente in ogni città. La rivolta fu poi la causa prossima della perdita di molte regioni italiane e dette nuova spinta alle tendenze verso l’autonomia (§§ 17, 18). § 15. — Olire le opere citate ai prec. paragrafi si veda Kar-lowa, Rbmische Rechtsgeschitche, I, Leipzig. 1895; Monnier, L’èm[3olr!, in Nouv. Rev. hist. de droit, XVI, pag. 130 e seg. ; Leo, Die capitario plebeia und die capitatio Humana, Berlin, 1900; Leicht, Studi sulla propr. fond., il, pag. 3 e seg. ; Mayer, I, pag. 270 e seg., con le osservazioni del Besta (cit. a § 4 II, 1), pag. 67 e seg. ; Dolger, Beitritge zur Gescliichte der byzan-tinischen Finanzvenvaltung, Leipzig, 1927 ; Ostrogorskv, Die làndliche Steuergemeinde des byzantinischen Reiches im X .Tahrhin Vierteliarschrift filr Soz. u. Wirtschaftsgeschichte, XX, Stuttgart, 1927; Tamassia, Origini storiche del fodro. in Riv. di storia del dir. ital., 1929, I, p. 19 sgg. § 16. — Istituzioni giudiziarie. Nell’amministrazione della giustizia, cade anche quella separazione del potere civile dal potere militare, per la quale i funzionari della prima categoria erano insieme magistrati del potere giudiziario, e giudicavano senza distinzione della natura penale o civile delle controversie, nell’ordine della competenza del proprio grado ed ufficio; dal tribunale sovrano del re o dell’impera-