LE UNIVERSITÀ. E LA SCIENZA 445 CAPITOLO II FONTI E VITA DEL DIRITTO. IL DIRITTO COMUNE § 81. — Le Università e la scienza. Sul finire dell'età romano-barbarica, era già evinte il rinnovamento della cultura, che volgeva le pirazioni della società verso la interpretazione scien-iica del diritto. Dall’insegnamento della retorica, si issava più facilmente al genus iudiciale; dai testi cri, si era tratti spontaneamente allo studio dei caconi; mentre i rapporti più complessi della vita civile ! chiedevano ai giurisperiti, giudici e notai, più sicure 1 inoscenze, e le nuove condizioni economiche rendevano possibile l’elevamento di una classe dedita esclu-vamente agli studi. L'insegnamento del diritto fioriva ormai in molte città italiane, non più soltanto nelle scuole monastiche o episcopali, ma nelle scuole pubbliche, organizzate e favorite dalla curia urbana, intorno ad ogni dotto maestro, che sapesse attrarre più numeroso il cerchio degli uditori; e già si era formata, nelle scuole più famose, una tradizione scientifica, come per il diritto longobardo a Pavia e altrove (§ 47), per il diritto romano a Ravenna e in Toscana (§ 46), per il diritto canonico a Lucca e a Parma, per la medicina a Salerno. Il rinnovamento si esprime in una più profonda conoscenza del diritto, rivelata dalle opere scientifichè, dai giudicati e dagli atti notarili; in un più frequente ricorso al diritto romano; in un più rapido rinnovarsi delle collezioni canoniche (§ 48). Ma non è nata l’Università, come istituzione continuativa; nè avrebbe potuto nascere, se una base giuridica non fosse intervenuta a consolidarla. Bologna,