FALSE COLLEZIONI CANONICHE 153 D'altra parte, il diritto canonico dava opera alla cultura giuridica, oltreché con la collezione dei testi romani, anche con la compilazione delle raccolte dei testi eccle siastici, sempre più ispirati al diritto romano. Già nelle leggi di Liutprando e dei suoi successori, l’influsso del diritto canonico sulle leggi secolari è vivo, ma esso trionfa nelle leggi dei Carolingi (§ 25). Appunto a dar norma al-1’ attività chiesastica di Carlomagno, il pontefice Adriano aveva a questi inviato, nell’anno 774, la raccolta canonica di Dionigi (§ 11), accresciuta con le decretali dei pontefici posteriori, fino a Gregorio II; raccolta, che si conosce col nome di Dyonisio-HacLrianea e che formò la base delle successive collezioni canoniche. Anzi fu sotto il governo dei Carolingi che le disposizioni ecclesiastiche, fino allora osservate soltanto per l’adesione spontanea dei fedéli, conseguono valore di diritto, poiché sono sanzionate dal sovrano e in gran parte riconosciute come obbligatorie, nonostante qualche resistenza italiana. Ma in Francia, contro il peso della disciplina ecclesiastica ufficiale, fondata sull’ autorità vescovile, muovono alcune falsificazioni canoniche, con le quali il clero francese si industriò a foggiare le norme più vantaggiose al proprio interesse, raccogliendole principalmente dai testi sacri e dagli scrittori ecclesiastici, e a farle passare come leggi del potere civile o come regole sanzionate dalla Chiesa. Queste falsificazioni, che sono strettamente legate fra loro, derivano tutte dal clero della Francia occidentale, e precisamente dalle diocesi del Mans o di Reims, intorno alla metà del secolo IX ; e presto penetrano in Italia, offrendo nuova abbondante materia alle raccolte canoniche italiane. La serie si apre coi falsi capitolari di Benedetto Levita, composti quasi a continuazione della raccolta autentica di Ansegiso (cfr. § 25). Seguono subito i Ca-Pitula Angilramni, che rappresentano una breve raccolta di massime giuridiche, che si vuole trasmessa dal