114 PERIODO BARBARICO [§ 21] A questa categoria dava già in Italia larghissimo contributo il colonato, che la dominazione longobarda conservò nell’antica condizione giuridica (§ 9); ma ad esso si riallaccia opa la germanica classe degli aldi, collocati sotto il mundio di un palronus, che li rappresenta in giudizio, e provveduti di un guidrigildo minore. Di fatto, la condizione giuridica dell’aldionato, che ha somiglianze con l’antica clientela romana, non era adesso diversa da quella dei coloni; poiché l’aidio, come il colono, era ormai legato alla terra, e con questa poteva essere venduto; aveva un diritto di libera disposizione, limitato ai mobili, non allargato al patrimonio fondiario, nè agli schiavi annessi (1); tanto che la regola romana della prescrizione colonaria, dopo trent’anni di colonato, vien disposta da Grimoaldo anche per gli aldi (2). Così avviene che la classe dei dipendenti o semiliberi, già aumentata dai coloni e dagli aldi, si accresce anche degli antichi liberi, caduti in povertà, che si raccomandano a qualche ricco signore fondiario o a qualche potente, facendo cessione di una parte della propria libertà, per conseguire protezione o sicura esistenza economica. Era bastato poco più di un secolo dalla conquista, per rompere l’antica compagine dei liberi, che si può supporre fondata sulla nascita e sulla organizzazione gentilizia. Ai tempi di Liutprando e di Astolfo, mentre gli arimanni, capaci di sostenere il servizio militare a cavallo, salgono nella considerazione sociale e nella preminenza politica, vi sono già liberi minores, che hanno un possesso fondiario più piccolo, ed altri minimi ho-mines, qui nec casas nec terras suas habent (3); tutti chiamati a un servizio militare di grado inferiore, che li distingue nettamente dai liberi più ricchi e più po- (1) Roth., cc. 219, 235. (2) Grim., c. 1. (3) Possesso di 40 ingerì; Ahist., c. 2; Liut., o. 83; Ahist.,c 1 e 4; Ratch.. c. 1.