OCCUPAZIONE E TESORO 367 Concetto, natura e limiti del demanio pubblico, in Riv. ital. per le se. giur., XXX, 1898; Venezian, Dell’usufrutto, Napoli, 1895; Leicht, Studi sulla proprietà fondiaria nel medio evo, Padova, 1903; Solmi, Ademprivia. Studi sulla proprietà fond. in Sardegna, in Arch. giur., LXXII, 1904 ; id., Le diete imperiali di Roncaglia, Parma, 19)0 ; id., Sul diritto di passo necessario, negli Studi in onore di B. Brugi, Palermo, 1910; Loneao, Il dir. delle acque dalle invas. germani, alla dieta di Roncaglia, Palermo, 1913 ; Brissaud, Le régime de la terre dans la sociétè du Bas-Empire, Paris, 1927. § 69. — Modi d’acquisto della proprietà. Anche nei modi d’ acquisto della proprietà, la base romana viene intaccata da qualche principio diverso, (ierivato dalle nuove condizioni sociali o dal diritto germanico. Si avverte, infatti, una più frequente considerazione dei diritti dello Stato, di fronte a quelli della proprietà individuale, e la tendenza ad attribuire a! lavoro, cioè all’ opera dell’ uomo una maggior virtù dì acquisizione delle cose. Ciò è evidente sùbito nell’occupazione, poiché essa, per quanto non frequente, è ammessa non soltanto per le cose mobili, ma anche per le immobili. In quest’ ultimo caso, giustificato dalla grande abbondanza delle terre incolte, vale la regola, non ignota al diritto romano, che la coltivazione del suolo deserto abbia virtù di conquistarne al coltivatore 'a proprietà, richiedendosi soltanto la licenza del principe, in forza della sua regalia eminente sulle terre non soggette alla proprietà privata (§ 68). Riguardo alla caccia e alla pesca, continua a lungo il sistema romano che liberamente le consente ; ma poi si va formando la regalia delle fores'e e delle acque, e di qui sorgono numerose restrizioni. La proprietà si consegue dal cacciatore nel momento in cui 1’ animale cade nel taccio o è colpito ; ma, nel diritto longobardo, si vuole diev la fiera ferita resti al feritore, se presa entro le '4 ore, e che possa essere perseguita anche nel fondo altrui. Per l’invenzione del tesoro, già nella pratica