334 DIR. PRIV. NELL’ETÀ ROM.-BARBARICA [§ 60] matr., in Riv. ital, di sociol., XIII, 1909; e nel Filangieri, 1909; Schupfer, Sulle orig. delle coni, dei beni, in Riv. ital. per le se. giur., XLVIII, 1910; Roberti, Origini della coni, dei beni fra coniugi in Sard., in Riv di dir. civVII, 1915; Roberti, Le origini romano-cristiane della comunione dei beni fra coniugi (Studi Senesi, 1918-19), Torino, 1919; Messineo, J.a natura giur. della comun. coniug. dei beni, Roma, 1912; G. Schcrillo, Studi sulla donazione nuziale, in Riv. di storia del dir. ital., 1929, fase. 3. § 63. — La tutela. Anche in rapporto alla tutela, si modifica l’edifìcio del diritto romano. È noto che, negli ultimi tempi, l’istituto della tutela aveva preso carattere di pubblico ufficio, e si era retto sul pernio del solo interesse del minore; ma, allorché si restringono più rigidi i vincoli familiari, in mezzo al disordine dei tempi, vennero meno questi caratteri, poiché la tutela tornò a rinchiudersi nel cerchio della famiglia e guardò all’interesse di questa, più che a quello del pupillo. E insieme venne a mancare anche la distinzione tra -la tutela e la cura, già affievolita nel diritto giustinianeo. Il diritto germanico, che partì da diversa fonte, giunse tuttavia a principi non profondamente diversi-L’istituzione, destinata dal diritto germanico a proteggere e a integrare la capacità non ancor completa delle persone, era il mundio (§ 58), che in origine abbracciava forse insieme i minorenni e le donne. Senonchè si svolge presto un regolamento giuridico diverso, * seconda che si tratta dell’una o dell’altra categoria di persone, e ciò perchè, mentre per le donne il mund|0 è perpetuo, pei minori cessa invece con la maggl0re età; mentre per le donne si ritiene necessaria la p1’0' tezione di un mundoaldo, pei maschi invece si considera sufficiente la protezione familiare (§ 58). Il minorenne, rimasto privo del padre, trovava naturalmente la slia difesa nel cerchio coerente della famiglia; ma è da eie