332 DIR. PRIV. nell'età. ROM.-barbarica [§ 6! istituti del diritto romano, specialmente tra la popoli zione vinta. La dote, benche forse diminuita d’impoi tanza, continuò ad essere prestata come apporto dest nato a dividere i pesi del matrimonio e come quota < beni spettanti alla donna sulle sostanze familiari; m essa, seguendo una tendenza già avvertita nei temi giustinianei, si concepì come una proprietà della donn; e ciò contribuì a mutare l’indole della dote longobardi Insieme, e a cagion della dote, continuò anche l’us della donatio propter nuptias, assegnata dal marit alla sposa, in corrispondenza della dote da questa poi tata nel matrimonio; e, nel diritto volgare, anche i base agli antichi parta de lucranda donatione o d lucranda dote, a favore reciproco dei coniugi, si svols un istituto che, sotto il nome di antifatto (antifactum contr a factum, incontrimi, contrapactum), o anche co/i tradote, si trova anche adottato dalla popolazione lon gobarda. Esso consiste neH’assicurazione fatta dal marito alla donna, per il caso che dovesse restar vedo'; e senza figli, di conseguire, sui beni maritali, un lucri eguale a metà della dote portata dalla donna, in corri spondenza però di un lucro identico sulla dote, garantito dalla moglie al marito, se si fosse verificato i caso inverso. Nè era escluso che i contraenti potessero pattuire lucri diversi da quelli risultanti dalla consuetudine. L’istituto dell’antifatto potè pienamente adattarsi, e si adattò realmente, anche là dove vigeva il sistema degli assegni longobardi. Durante il matrimonio, il marito aveva l’amministrazione e il godimento dei lieni coniugali; ma non disponeva dei beni dotali, se noli eoi consenso della moglie che ne era proprietaria, e coll’assistenza dei parenti di questa. La donna ebbe inoltre la proprietà sulla quarta o sulla tertia; e ciò spiega come, agli atti di alienazione dei beni maritali, si richiedesse la presenza e l’assenso della donna. Nei paesi rimasti più a lungo bizantini, come la Si-