— 163 - Articolo XXX. I mussulmani e gli altri che posseggono fondi nei territori annessi al Montenegro, e che vogliono fissare il loro domicilio fuori di questo Principato, possono conservare i loro immobili affittandoli, oppure lasciandoli amministrare da terze persone. Nessuno ne potrà venir espropriato, fuorché legalmente per viste d’interesse pubblico e solo Verso una indennità convenuta. Una commissione turco-montenegrina verrà incaricata di regolare entro un termine di tre anni tutti gli affari relativi al modo di alienazione, di utilizzazione e d’uso per conto della Sublime Porti delle proprietà dello Stato e delle fondazioni pie (Va-kufs), come pure le questioni relative agli interessi di persone private, che 'vi fossero interessate. Articolo XXXI. II principato del Montenegro s’intenderà direttamente colla Sublime Porta sull’istituzione dì agenti montenegrini a Costantinopoli ed in certe località dell'impero ottomano, dove ne fosse riconosciuta la necessità. I montenegrini, che viaggiano o dimorano nell’ Impero ottomano, saranno soggetti alle leggi ed alle autorità ottomane in conformità ai principi generali del diritto internazionale e degli usi introdotti per i montenegrini. Articolo XXXII. Le truppe montenegrine saranno obbligate di evacuare entro un periodo di venti giorni dallo scambio delle ratifiche del presente trattato, oppure, se fattibile, prima il territorio che occupano attualmente fuori dei nuovi contini del Principato. Le truppe ottomane evacueranno pure entro venti giorni i territori ceduti al Montenegro. Sarà pure concesso alle medesime un periodo di quindici giorni tanto per abbandonarvi le fortezze e ritirarvi il materiale e le provviste, quanto anche per fare l’inventario delle macchine e degli altri oggetti che non possono venir tosto levati. Articolo XXXIII. Dovendo il Montenegro sostenere una parte del debito pub-. blico ottomano per i nuovi territori, che gli vennero attribuiti pel trattato di pace, i rappresentanti delle potenze a Costantinopoli fisseranno d’ accordo colla Sublime Porta 1’ ammontare sovra una e-qua base.