— Í67 — X. PARTE. Sudstvc-Gìudicatura. I Serbi avevano nel tempo antico i loro codici scritti — codice di Dusano il potente (s:lni) —ma scomparvero anche essi eòa lo sparire dello stato Serbo. Per la qual cosa, leggi scritte non esistevano nel Montonero, ma gindicavasi secondo scienza e coscienza in pubblico, e a voce, sul sistema patriarcale, oppure sulla base di vecchie usanze ed abitudini, che passavano di generazione in generazionie : vi esisteva quindi un jus orala. Erano giudici il knez o il vojooda con sei o dodici altri individui ed alle volte con 21, scelti dalle tribù, che cliiainavansi arbitri, (dobri Ijudi). Luogo del giudizio. Si giudicava ordinariamente a ciclo aperto, in quei luoghi, prescelti da ogni tribù, specialmente dinanzi qualche chiesa o sotto qualche grande albero o su qualche collina, se v’ era in luogo addattato nella tribù. D’inverno, col tempo cattivo, gindicavasi nella casa del knez. Gli arbìtri. Gli arbitri, di sei o dodeci persone, giudicavano tanto le piccole che le più importanti cause. E gli arbitri di 24 persone giudicavano di solito sulla pena pecuniaria di un omicidio, quando le fratellanze disponevansi ad un componimento. In questo giudizio ciascuno della fratellanza scioglieva li arbitri e a questo giudizio tutte e due le parti sempre si assoggettavano, incominciando la pacificazione collo kumstvo, che fra i Serbi ritiensi per il più sacro atto della chiesa e della fede. Vestigi di questa forma di giudicatura trovansi presso gli antichi popoli slavi. Castighi pronunziati dal primo giudice nelle trasgressioni -civili e militari. Gli nomini di una tribù ricorrevano al giudizio di un’altra contro il giudizio pronunziato dal primo giudice. Non oravi altro