380 «obero il loro quartiere prima a s. Giovanni e Paolo, poi in Cannaregio, finalmente nel Palazzo già del duca di Ferrara, che prese quindi il nome di Fondaco dei Turchi (1). Severe leggi proibendo l’usura, i forestieri che l’esercitavano erano obbligati a dimorare a Mestre (2), ma ogni sforzo ad impedirla tornava vano, ed essa veniva praticata egualmente a Venezia e fuori da forestieri e cittadini, onde fu uopo di nuovo proibirla a questi nel 1254 (3). Dal complesso delle quali cose apparisce che il forestiere, sebbene godesse di eguale ed imparziale giustizia nei suoi richiami, restava però molto al disotto del Veneziano nel godimento dei diritti civili e politici, ed era soggetto a molte restrizioni. Non poteva comprar case nè altri stabili (4) ; pagava talvolta un dazio maggiore di quello del Veneziano (5) ; solo dopo ottenuta la cittadinanza per grazia o per domicilio eragli concesso l’esercizio del commercio d’ oltremare, ed anche allora solo con certe restrizioni se la cittadinanza sua era soltanto come dicevasi 'de intus ; richiedendosi per essere pareggiato ai Veneziani originari la cittadinanza detta de intus et de extra (6). Le cose pertinenti ai fallimenti e ai pegni erano di specialità dei Sopraconsoli (7) ; e bene avvertendo la Repubblica come il delicato ufficio di mediatore nei mercantili contratti sor.,capta fuit pars, q. ili do Nie. Aymo addantur dicti soldi XXXgross. qui fuerunt sibi diminuti et reducatur adprimum solarium, sicut solutus erat hodie, cum dictus Nicolaus bene et legaliter se habeat ad officium suprascriptum. Magnus et Capric. p. 268. (1) Vedi Gallieiolli. (2) Capitolare del Piovego, anno 1201, pag. 3 t.° Museo Correr, n.° 164. (3) Ibid. (4) 1322. Agosto 17. Cattaver, p. 148. (5) 4 aprile 1285 e 24 aprile 1286. Libro tV oro II. (6) Comune II, 193 t.° an. 1296. (7) Capitolare de’ Sopraconsoli.