246 dano d’Aleppo nel 1229 (1) che per indurre i Veneziani a venire più volentieri ne’ suoi Stati colle loro mercanzie, avrebbe provveduto in modo che avessero ad essere pienamente tutelati nei loro diritti, mitigava i dazi da esigersi sulle loro merci, e specialmente sul cotone, sui drappi, sul pepe ; che avrebbero un proprio fondaco, chiesa, forno, come altresì un bailo per decidere nelle loro contese, zuffe ed omicidii ; che un ammiraglio turco sarebbe deputato ogni lunedì ad ascoltare le loro querele contro qualunque suddito turco ; che infine se i Veneti avessero fatta qualche preda o ruberia, non perciò avrebbero a ricevere molestia i loro mercanti ecc. Non meno a considerarsi è il trattato con Malek-Adel, soldano d’Egitto, conchiuso per opera degli ambasciatori Romeo Quirini e Jacopo Barozzi (2), pel quale oltre ai soliti privilegi, prov-vedevasi alla sicurezza personale, all’ amministrazione della giustizia, al salvamento dei naufraghi e delle loro robe, alle dogane, alla libertà di ogni Veneziano di fare testamento, mancando il quale il console avrebbe a prendere in consegna la sua eredità per trasmetterla a chi di ragione ecc. Altro patto stabilivasi coll’Armenia nel 1245 (8), colla Barberia nel 1281 per mezzo dell’ ambasciatore Pietro Dol-fin (4). Qual dovea essere adunque il movimento, quale la prosperità del commercio e delle arti, specialmente di quelle attinenti alla marineria, in Venezia ! Quale l’affluenza del popolo, la ricchezza, l’operosità generale ! Nobili e plebei, ricchi e poveri, si mettevano sul medesimo bastiti) Poeta II, p. 11. (2) Pacta I, 120. (3) Lib. Albus e Cod. Trevisaneo. (4) Cod. CCXXX^ cl. X, lat. Questo trattato fu ignorato dallo stesso Marin ohe cita come primo quello del 1251, ambasciatore Filippo Giuliano, t. IV, p. 280.