345 sostenere la prova di nuova ballottazione riportandone almeno dodici voti favorevoli ; 3. si nominerebbero tre elettori con facoltà di proporre, giusta gli ordini del doge e del suo Consiglio, altri candidati tra quelli che non furono del Maggior Consiglio, da sottoporsi poi ad uno ad uno alla solita ballottazione ; 4. i detti tre elettori avrebbero seggio nel Maggior Consiglio fino alla festa di s. Michele, nel qual giorno uscendo, sarebbero surrogati da altri tre che durerebbero tutto un anno ; 5. la presente legge non potrebb’ essere revocata se non per cinque consiglieri e venticinque dei Quaranta e due parti del Maggior Consiglio. Al termine dell’ anno, venticinque giorni avanti eh’ esso spiri, correrebbe obbligo al Maggior Consiglio di proporre §e questa legge abbia a durare o no, decidendosi a norma del risultamento de’ suffragi; 6. nel capitolare dei Consiglieri aggiungerebbesi, essere loro obbligo di provvedere che la legge sia in capo all’anno riproposta nel Maggior Consiglio, come è detto, sotto pena di lire dieci per ciascheduno, incaricati gli Avogadori di esigerle : intendendosi però sempre che debbano essere esclusi dal Maggior Consiglio quelli che sono esclusi dagli altri Consigli ; 8. ingiungerebbesi altresì ai capi della Quarantia, che avendo essi a proporre alcuno al Maggior Consiglio debbano darne avviso al Consiglio dei Quaranta tre giorni avanti, nè possa essere approvata la proposizione di alcuno, se non si trovino adunati almeno trenta dei quaranta consiglieri, aggiungendosi quest’ obbligo nel Capitolare ecc. tJiunto il s. Michele furono infatti nominati i tre nuovi elettori, riballottati tutt’ i consiglieri a tenor della legge, ammessi nuovi individui solo dopo passato l’esperimento