280 mento ; delle sentenze e della loro esecuzione (1) ; infine delle varie provvidenze ad assicurare alle mogli e alle vedove le loro doti. Il secondo libro comincia dalla minorità, la quale durava soltanto fino al dodicesimo anno (2), non senza utili provvedimenti per tutelare la saggia amministrazione anche in appresso ; parla poscia delle tutele pei pupilli minorenni e pei mentecatti. Istituivasi un inventario della sostanza, il tutore giurava di amministrarla con puntualità e a vantaggio del suo pupillo, rendendone poi esatto conto al cessare della tutela. Più tardi, questa venne specialmente affidata ai Procuratori di s. Marco (3). Il terzo libro statuisce le norme alla validità e all’ e-secuzione dei contratti, tratta delle società mercantili, delle comunioni di proprietà rispette alla cui divisione veniva abrogato il costume che i fratelli minori dovessero stare contenti alla parte assegnata loro dal maggiore, ma fossero a stimarsi eguali ; infine delle locazioni e delle vendite degli stabili, che tanto doveano abbisognare di tutela in una città ov’ era sì grande concorso di forestieri e i cui abitanti stessi per motivo di commercio erano assai di frequente costretti a viaggiare. (1) E singolare il modo di procedimento personale contro un debitore; se questo, condannato a pagare, non soddisfaceva al suo debito, era obbligato a starsene trenta giorni in Corte, cioè nel territorio di s. Marco senza passar ponte, violando il qual confino era posto prigione; se spirato quel termine non pagava, stava trenta giorni prigione, poi dovea dichiarare con giuramento quanto possedeva, che venivagli quindi confiscato in favor del creditore: se quella sostanza non bastava, dovea impegnarsi di dare al creditore il terzo di quanto in seguito guadagnerebbe fino all’estinzione del debito, altramente dovea stare in prigione. La donna avea a confine il territorio di s. Zaccaria e di s. Lorenzo, e in luogo di prigione una delle celle di quei monasterii. (2) Libro IT,cap.I. Sotto Andrea Dandolo 1346, venne prolungata la minorità fino all’anno 14.°; sotto il doge Cicogna (Ì586) al 16.° (3) Statuti L. VI, c. XXI.