353 III. Il Consìglio dei Pregarti, o Senato, divenuto stabile nel 1230, era stato costituito ordinariamente di sessanta individui nominati da quattro elettori del Maggior Consiglio, poi (1343) da questo stesso direttamente, non più di uno per famiglia. Restavano in ufficio un armo, ma potevano essere confermati : al Pregadi presiedeva, come al solito, il doge co’suoi Consiglieri, e ad esso erano delegate a principio specialinonte le cose concernenti la mercatura sì ne’ suoi rapporti interni che esterni, quindi gli appartenevano i dazii, le spedizioni delle flotte mercantili, gli armamenti delle navi, il provvedimento sopra le fortezze e piazze di frontiera, infine 1' arsenale, molte materie economiche, gli affari di pace e di guerra, nonché l’invio degli ambasciatori (1). Relativamente a questi la legislazione veneziana fece fino al secolo XIII molti e savissimi provvedimenti. Così dovea l’ambasciatore giurare di operare e trattare soltanto per l’onore e pel vantaggio di Venezia, e consegnare al ritorno i donativi che avesse ricevuto (9 nov. 1268) ; non poteva andar in ambasciata, ove avea possessioni (3 die. 1271), non poteva allontanarsi dal suo posto (1285 marzo 13), non poteva continuare a ricevere lo stipendio dell’ ufficio che per avventura avesse occupato prima di andare ambasciatore (12 nov. 1260). L’ambasciatore a Roma non potea procurare alcun beneficio per particolari persone se non ne fosse incaricato dal doge e dal suo Consiglio (1238 giugno 14) ; dovea al ritorno presentare al sindacato il conto delle spese (1273 apr. 10), e ciò eh’ è sommamente degno di considerazione, erano obbligati gli ambasciatori di fare una relazione della loro ambasciata al Consiglio fra quindici giorni dal loro ritorno, obbligo ad essi rinnovato il 24 luglio 1296, riferendosi ad- antica costu- (1) Muazzo Del Governo della lìep. Cod. DLII e DCXCVII.