351 anche tre e quattro mani di elezioni, e quindi trentasei gli elettori, che formando tanti gruppi o collegi elettorali, ciascuno di nove elettori, si ritiravano in differenti stanze, e così ogni candidato veniva ad avere quattro scontri. E-rano le urne portate in giro in origine da alcuni dello stesso Consiglio, poi, dopo varie regolazioni fatte ad impedire gli abusi, fu nel 1443 stabilito che 1’ ufficio di raccogliere i suffragi fosse quind’ innanzi affidato ad un fanciul- lo di un qualche ospizio, e perciò chiamato Ballottino. E v’ era ancora un quarto modo di eleggere detto per Scrutinio, quando nelle elezioni in duplo, il doge e il suo Consiglio proponevano anch’essi il loro candidato col mezzo delle tessere ossia polizzini (1). Molte leggi furono fatte per impedire le irregolarità e togliere ogn’ intelligenza nel porre i suffragi : come pur severissime erano quelle contro il broglio o segreto maneggio per ottenei’e le cariche della Repubblica, corrispondente all’ ambito dell’antica Roma. Perciò, era prescritto che nessuno potesse muoversi dal suo posto durante l’elezione, nè dire parola, nè fare cenno ; 1’ un parente cacciasse cioè escludesse l’altro ; chi proponesse un candidato avesse ad essere pieggio o mallevadore (2). Allorché in qualche grave faccenda della Repubblica richiedevasi pronto e vigororo operare e segretezza nel maneggio, si eleggeva un Collegio detto di Savii, ossia una giunta o commissione, cui affidavasene l’incarico, come vedemmo, tra altre, all’occasione della guerra d’Ancona (1277). Nel 1413 la cura di siffatti maneggi fu invece trasferita nel Pregadi o Senato. I (1) Muazzo del Governo antico della ltep. (2) 1289, 4 sett. Capta fuit pars quod illi electores offU'.ialiam qui eligunt officiales leneantur scribere se plezios illorum qnox tiabebunt. ad Huam vocem et legantur in Consilio illi qui clegermt ad un ani vocem.