245 molto somiglia a quella in uso tra gli antichi Egiziani. Ricevevano gl’ Inquisitori le querele da quelli che si reputavano essere stati dal defunto doge aggravati, le carte e le testimonianze di debiti da lui lasciati ecc. per proteggere il diritto di ciascheduno. Divenute insufficienti al bisogno le magistrature del Proprio e del Forestiera si creò quella detta del Petizion, composta di tre giudici e che formava parte del corpo dei giudici della corte del doge1 ed avea il proprio Statuto o Capitolare (1). A trattare poi le contese di lieve importanza, a rappattumare le risse e vegliare alla quiete nel popolo, furono creati i cinque savi ed anziani alla pace. Questo, quanto all’ ordinamento e alla sicurezza interna ; all’ esterno facevasi la Repubblica rispettare per le ai'mi e avvantaggiavasi pei trattati, de’ quali, oltre ai già menzionati, ricorderemo ancora i seguenti : Rinnovava Trieste nel 1233 (2) il giuramento di fedeltà e concedeva nuovi favori al commercio veneziano ; altri favori si ottenevano da Ravenna 3 dicembre 1234, da Padova 1232 (3), da Ragusi 1232 (4), da Recanati 1238 (5), da Leone G-avalla signore di Rodi nel 1234 (6). Di maggiore importanza sono le convenzioni coi principi d’Asia e d’Africa dalle quali apparisce quali ampie libertà godessero i Veneziani in quei paesi e quali fossero i principali oggetti di commercio. Così prometteva il sol- (1) TJt tres nobiles et sapientes Venetor. elìguntur qui omnes peti-tiones et querimonias Venetor. et forinsecor. que depositae fuerint contra Venetum et fotiusecwm debeant diligenter audire et examinare et eas diffinire ecc. quorum sententias laudum et arbitrium debeamus exe-cutìoni mandavi ecc. 1241. Statuta Judicum Petitionum. (2) Pacta li, 27, 28. (3) Pacta II, 25. (4) Pacta II, 5. (5) Líber Blancus. (6) Cod. CCXXX, el. X, lat. Yol. II. 32