338 2.° Nel caso che i Veneziani occupassero od occupar volessero alcuna terra di ragione dell’ impero (greco) e i Genovesi accorressero alla difesa di essa, non avrebbe ad intendersi per questo violata la presente pace ; 3.° Sorgendo guerra tra i Genovesi e i Pisani, i Veneziani non potranno navigare oltre Genova, cioè nè a Pisa, nè in Corsica, nè in Sardegna, nè in altro luogo .tra Nizza e Civitaveccbia. Egualmente facendosi guerra qualunque entro il mare Adriatico, non potranno i Genovesi navigare altro cbe a Venezia ; 4.° Il padrone o capitano di qualunque naviglio giurerà prima di sua partenza, se veneziano, di non offendere i Genovesi, e, se genovese, di non offendere i Veneziani ; 5.° Le due potenze contraenti dovranno al più presto, di buona tede e senza fraude far sì che i mallevadori della presente pace ne assumano la guarentigia verso il Comune, pel quale si sono impegnati, promettendo di osservare e di far osservare tutV i patti sopra scritti ; 6.° I Comuni di Venezia, Padova, Verona dall’ una parte, e Genova, Asti, Tortona dall’ altra, si daranno reciproca malleveria, e mancandovi, il vicario Visconti dovrà assegnare un termine a darla e vi costringerà i renitenti ; 7.° I Comuni suddetti s’ impegnano all’ osservanza di tutto quanto sta scritto nel presente trattato, che faranno ratificare dai rispettivi Consigli, sotto pena, mancando, di quarantamila marche d’ argento, a pagarsi dalla parte colpevole a quella verso cui avesse mancato, con inoltre tutte le spese cagionate; 8.° Le pretensioni e i crediti di qualunque Genovese o Veneziano dovranno essere definiti entro il termine di quaranta giorni nel rispettivo luogo, non ostante qualunque statuto contrario. Fu dunque questa pace onorevolissima ad ambedue le