129 di Manuele ecc., conchiudendo che il trattato non avrebbe potuto essere infranto per ragione veruna, nè per ordine, assoluzione o scomunica di alcun Pontefice romano. Il buon accordo ristabilito colla corte d’ Oriente dava campo alla Repubblica di volgere le sue armi alla sommissione della Dalmazia e specialmente di Zara che avea di di nuovo alzato il vessillo d’ Ungheria e ricevuto presidio ungherese da quel re Bela III. A sostenere le spese della spedizione fu decretato nel 1187 nuovo prestito, impegnando a quest’ uopo le rendite del sale (1), della zecca e della contea di Ossaro 'per anni dodici, con promessa di rimborso di rate di quattro in quattro mesi ; documento importantissimo per le molte guarentigie che contiene, fra le altre di non contrarre alcun nuovo prestito per lo spazio di due anni (2), e pel giuramento a cui erano tenuti i Ca-merlinghi o Proveditorì al Sale e gli ufficiali alla zecca di non volgere ad altro uso quelle rendite. Altro contratto fu poi fatto d’ ordine del doge e con approvazione dei Consigli e del popolo da Pietro Giustinian e Domenico Memo procuratori di s. Marco (3) con diversi cittadini, i quali si obbligavano a fornir navi per quella spedizione, impegnando i beni di s. Marco, il tesoro, il casatico (4) e tutte le rendite della chiesa a malleveria del compenso che avrebbero dei danni. Al qual proposito ci sembra poter osservare: che sebbene le spese derivate dai sussidii dati alla lega lombarda, dalle guerre sostenute, dai danni sofferti a Co- (1) Cod. LXXI, cl. XIV lat. (2) Et quod de imito prestito prò nostro Comuni de hinc ad annos duoS nos impediemus. Nel cod. LXXI, cl. XIV latina alla Marciana sono due elenchi delle offerte fatte da varii cittadini all’occasione di questa guerra. (3) Il docum. nel Cod. DLI, cl. VII it. alla Marciana. (4) De bonis s. Marci, de thesauro et casaticho et de ornili introitu s. Marci tam quod est Venetiis, quam quod est foris Venetiis. Da ciò si vede fin d’allora aver esistito a Venezia un’imposta prediale sulle case. Vol. n. 17