139 E benché gli statuti di Pisa, di Nizza e di qualche altra città contengano lodevoli leggi di polizia, fra le altre, quanto alla salubrità dei commestibili, non troviamo però menzione, come in Venezia, di ufficiali appositi incaricati della vigilanza, i quali poi formarono altrettante magistrature a tutela della pubblica igiene e degl’ intei’essi del cittadino. Nelle arti invece, che non toccavano la salute o che non potevano compromettere i grandi interessi commerciali, le leggi veneziane non intervenivano e lasciavano all’ artiere o all’ artigiano una ragionevole libertà d’a-zione (1). Tale era la condizione in cui il doge Orio Mastro-piero morendo nel 1192 lasciava la veneziana Repubblica. (1) Vedi negli Statuti di Nizza le tante prescrizioni pei fabbri, pei sarti ecc. e perfino pei ciabattini. Monumenta Hist. Patr., t. I.