241 all’esterno, delle liti di possesso, delle ipoteche, de’ pegni ecc. Infine concedevasi un anno di tempo per tutti gli schiarimenti e le interpretazioni che potessero occorrere. Il libro che concerne specialmente il diritto criminale, è conosciuto sotto il nome di Promissione del Maleficio, quasi promessa che il doge faceva di mantenerne 1’ osservanza per la pubblica sicurezza ed al comune vantaggio. Già compilato sulla base delle antiche leggi ai tempi del doge Orio Malipiero (1178-1192), poi corretto e riformato da Enrico Dandolo (1192-1205), ripubblicavasi con nuove aggiunte e correzioni sotto il doge Tiepolo nel 1332. Da questo libro ci è dato argomentare quali fossero i delitti più frequenti a quel tempo, onde sono particolarmente ricordati i furti, le violenze, le falsificazioni di monete, di merci, di atti pubblici o legali, non che gli attentati contro alle donne. Altro delitto particolarmente trattato è quello così detto dell’ erbària, cioè della somministrazione di certe bibite cui attribuivasi la forza di togliere l’uso della ragione, di eccitare veementi passioni e colpevoli proponimenti, delitto che veniva punito colla perdita degli occhi e della mano ed anche col tormento del fuoco. In generale le prove legali erano la sorpresa del reo sul fatto, la confessione dell’ accusato, la deposizione giudiziaria di due o più testimonii, la carta o istrumento, e in difetto di questa il giuramento giudiziario. Mancando le quali prove, la legge rimetteva la sentenza nella discrezione dei giudici. Altra parte importantissima della legislazione veneziana esser doveva la marittima ed in cotal creazione, dice lo Sclopis, « mostransi primi i Veneti, come in ogni altra parte della storia italiana, ed andarono senza compagnia e senza guida per quella via dei traffichi che poscia fu oorsa da tutte le altre repubbliche della Penisola (1). » (1) Sclopis, St. della Legìsl. ital. I, 162.