# 896 Le leggi penali e il libro Raspe ci presentano un quadro invero sconsolante della moralità pubblica nel secolo decimoterzo, e in ciò bisogna dire che i Veneziani non differissero dalla condizione dei costumi tra gli altri popoli quel tempo. Bestemmie, imprecazioni, violenze alle donne, giuochi ruinosi, tanto abituali da non astenersene neppure davanti alle chiese e nelle anticamere dei Consigli, furti e fatti maneschi erano le colpe e i delitti più frequenti ; non troviamo invece quel correre del popolo per ogni lieve causa alle armi e all’ incendere e saccheggiare, come accadeva sì di frequente altrove, e particolarmente a Firenze. Crede-vasi porre un freno colle atroci punizioni, tramandate in gran parte da Costantinopoli e introdotte in tutta Europa, ma invano, poiché il miglioramento del popolo non viene dagli ergastoli e dai supplizii, ma dal]|i buona educazione e dalla influenza della progredita civiltà. Esercitava la Polizia molta vigilanza altresì su quanto riferivasi alla salute pubblica e all’impedimento della frode, onde i commestibili erano ispezionati da appositi ufficiali, e specialmente le carni (legge 22 marzo 1298 ed altre antecedenti) ; esaminata la qualità del vino, e la esattezza della misura in boccio che dovevano essere bollate (1) ; proibito il trattenersi nelle osterie & bere o a giuocare (2) ; prescritto agli albergatori di dare malleveria, di tenere almeno quaranta letti ben forniti di coperte e lenzuola (3), di trattare con onestà il forestiero, di non tenere in casa alcuna pubblica meretrice ; incaricati i Giustizieri di fare agli alberghi e alle osterie frequenti ed improvvise visite per l’esatta osservanza delle leggi (4). Molte disposizioni troviamo per la (1) Legge del 1269 Capitolare del Giustizieri vecchi. (2) 23 sett. 1292 e 1296. (3) Capitolare Giustizieri. (4) Ibid.