137 toporsi poi alla deliberazione de Maggior Consiglio. Cosi il doge e i suoi consiglieri erano i primi proponenti, il Pregadi e la così detta Quarantia i consiglieri consultivi, il Maggior Consiglio il deliberativo (1). Poco stette però la Quarantia a divenire, pel numero a, per la saviezza dei suoi componenti, la principale magistratura dello Stato, che dava udienza agli ambasciatori (2), riceveva le appellazioni in materie civili, pronunziava sentenza nelle criminali. Circa poi all’ esecutiva delle prese deliberazioni era in facoltà del Maggior Consiglio di delegarla al solo doge, a’ suoi consiglieri, al Consiglio de’ Quaranta o ai soli suoi tre capi. La frequenza del commercio portava pure di conseguenza un aumento di rapporti, di contratti, di conte-stazioni con forestieri ; alle quali cose tutte mal potendo ormai bastare il Magistrato del Proprio, fu opportunamente divisato d’ instituiré altro ufficio detto del Forestier, distinguendo gli abitanti tutti (3) in terrieri e forestieri, rimanendo per quelli il solito magistrato dei Giudici di Palazzo, detto anche del Proprio o nazionale o proprio della città, a differenza del FóTestier innanzi a cui si portavano le cause degli stranieri in Venezia. I giudici del Proprio erano stati eletti fino allora dal doge : ora, al paro di quelli del Forestier e d’ ogni altra magistratura, ne fu fatta dipendere 1’ elezione dal Maggior Consiglio. Altro genere di contestazioni dovea insorgere abbastanza frequentemente in uno Stato commerciale, ed erano quelle col Fisco. A provedere anche a queste furono istituiti i Giudici e Avogadori del Comune, che si trovano in- (1) Muazzo, St. del Governo della Repubblica. (2) Così nel 1201 agli ambasciatori venuti di Francia per la Crociata. (3) Muazzo. Von. II. 18