85 poi stabilito il modo di pagare a ciascun creditore il promesso frutto del 4 per cento nel seguente modo. Il primo ili marzo 1’ ufficiale della Camera degl’imprestidi veniva al doge con un’ urna in cui erano sei polizzini portanti ognuno il nome d’ uno de’ sei sestieri. Estraevasi uno di quei polizzini, e il quartiere che trovavasi inscritto, era pagato in quel mese : poi nell’ aprile tornava 1’ ufficiale coll’ urna con-tenente i cinque altri polizzini e rinnovavasi 1’ estrazione, e così di mese in mese fino al settembre, nel quale venivano rimessi da capo tutti sei i polizzini per le successive estrazioni. Per tal modo si ovviava ad ogni sospetto di preferenza e ciascun sestiere riscuoteva gl’ interessi a lui spettanti, giusta 1’ ordine indicato dalla sorte (1). E siccome codesti imprestiti potevano essere dai possessori venduti, ipotecati, ceduti, venne a costituirsi fin d’ allora un vero Banco nazionale, il primo in Europa (2), e si trovarono emesse Obbligazioni di Stato con regolari estinzioni come al presente, le quali, secondo la condizione politica e finanziaria della Repubblica, andavano soggette ad utilità od a scapito. Laonde una legge del 1291, a togliere gli abusi di certuni che nei casi di restituzione di dote davano gl’ imprestiti al valor nominale, ordinava che avessero a computarsi al corso eh’ essi avevano sulla piazza (B). fossero nel sestier di Dorsoduro. Partida la città a sestieri cioè in 6 parti et intesa la conditione de cadaun, fu ordenado una Camera che avesse a scoder detti imprestidi e pagare a chi dava imprestido le sue utilità de 4 Ojo e se dovesse pagar de mesi 6 in mesi 6 la metà per volta a sestier per sestier dal mese de marzo fino al mese di settembre che se avesse da pagar una metà, e da settembre fino a marzo el resto e a questa Camera fu eletto tre scuodidori e pagadori per esso dose intitoladi O'fi-ziali alla Camera de Imprestidi » (Vecchia Cronaca e Zancaruola). (1) Gallicciolli e Cron. Magno. Cod. DXIII, cl. VII it. (2) Quello di Genova fu nel 1346. Sclopis St. della Legislaz. it. t. I, p. 186. (3) Si debbano dare per quanto : valebant dio tempore habito re-spectu ad. cursum vendicionis impre&titorum qui tune. Capitolare del