185 di Venezia, della Dalmazia e delia Croazia, Signore d’ un quarto e mezzo dell’ impero di Romania (1), titolo che conservò fino all’ anno 1356 sotto il doge Dolfin : ebbe altresì dall’ imperatore il titolo di Despoto, eh’ era il primo grado dopo l’imperiale ; non era tenuto al giuramento per le sue terre, avea il privilegio di portar i borzacchini rossi, ed i nobili veneziani ottennero parecchie distinzioni d’onore e diversi titoli secondo i costumi feudali d’ allora. Imperciocché tutto feudali furono le forme e le leggi introdotte dai Latini nel nuovo impero. Baldovino fece promulgare le famose Assise di Gerusalemme ; istituì le stesse cariche e dignità praticate nell’ Occidente, onde il Villehardouin fu creato maresciallo di Romania, il conte di S. Poi contestabile. Quanto ai Veneziani, ei si reggevano colle proprie leggi e magistrature foggiate siccome quelle della madre patria ; era un podestà alla testa, assistito, come vediamo da un documento del 1205, da cinque giudici del Comune, tre consiglieri, un camerlengo pel tesoro e v’ erano pure gli Avogadori del Comune, un contestabile per la milizia (2), ed un capitano generale del-1’ armata, spedito sempre da Venezia. Gli abitanti soggetti al dominio veneto venivano retti secondo le leggi delle Assise allo scopo di uniformarsi alle leggi generali dell’impero, però non senza notabili modificazioni (8). E per lo stesso motivo adottarono a quei tempi i Veneziani le leggi marittime barcellonesi, dette Consolato del mare, allora d’uso universale ed accettate an- (1) Domìnus qtiartae partis et dimidiae totius imperii Romaniae. (2) Vedi il docum. in Andrea Morosini: T^e imprese di 'Terrasanta 276 e Cod. Trevis. col titolo Confirmatio primipntestatis Contantinopo-lis per Venetos. (3) Vedi Liber consuetudinum I. Romaniae in venet. et franeor. di-iionrm reducti cincinnatas in usimi Priucipatus Achajae...ex Cod. Bibl. Due. D. Marci nella collez. Leges Barbarorum del Canciani, t. Ili,