Capitolo Quarto. Provvedimenti interni relativi alla giustizia, al commercio, alla navigazione, alle finanze, alle arti e alla milizia, alla polizia, alla beneficenza, ai lavori pubblici. Cultura. I. v appoiehè pei varii ineendii che più volte guastarono il ducale Palazzo e l’annessa Basilica, ove si conservavano gli archivii dello Stato, tante carte andarono perdute inercè dalle quali ci sarebbero senza dubbio pervenuti abbondanti schiarimenti sulle prime epoche della Repubblica, sul suo governo e sulle sue leggi, hanno a stimarsi preziosissime quelle poche notizie che con diligente ricerca ci venne fatto di raggranellare, ma che spargono nuova luce su quella parte principalissima nel reggimento d’ uno Stato, ch’è l’amministrazione della giustizia. Che questa fosse sempre nella mente e nell’ intenzione de’ reggitori della Repubblica, certo nessuno vorrà negare, tanto sono pietosi, tanto respirano santità di proponimento gli esordii tutti delle leggi, tanto ne fanno testimonianza le varie magistrature istituite a render ragione a ciascuno, e il giuramento che di ciò fare prestavano. Già abbiamo toccato altrove del Magistrato del Proprio, primo tribunale permanente del foro veneziano nelle cause civili, al quale venne poi aggiunto quello del Fora-stier (1) ; indi s’istituirono di mano in mano, secondo i bisogni, i Cinque alla Pace per le risse tra il basso popolo e il Magistrato del Mobile per le liti di poca entità, a sollievo di quelli del Proprio e del Petizion cioè de’ Giudici della (1) Vedi De. Advocatoribus foristerior. (12 sett. 1286) tenuti ad esercitare puntualmente il loro ufficio. Libro Zanella, t. p. 16.