156 GLI STATUTI E IL CONSIGLIO del 1253 ricorda la compilazione d’uno statuto in materia di diritto penale. Nell’arbitrato del 1254 è notizia dello statuto riflettente le funzioni del podestà. Negli stessi statuti del 1318-1319, attribuiti al 1150, in alcune rubriche, che sembrano di non recente elaborazione, ma copia di disposizioni più antiche, ci sono richiami a un « vecchio libro » di leggi o alla « forma dei vecchi statuti». Evidentemente, lo statuto scritto nel 1318-1319 non è — nella massima parte almeno — se non codificazione di norme e leggi vigenti da lungo tempo e raccolte meno sistematicamente in altre carte o in altri libri. Forse al xii secolo appartenne una prima rudimentale raccolta di diritto civile e penale e al xni secolo la costruzione generale degli statuti, la redazione delle leggi costitutive dell’organismo comunale e di quelle necessarie alla difesa sociale. Ma la data 1150 deve avere una giustificazione, non potendosi ammettere che improvvisamente, nel 1318-1319, la si inventasse, che senza ragione la si gabellasse per vera e la si mettesse senz’altro a quel posto: forse una tradizione attribuiva a quel tempo i voterà statuto, ricordati; forse la più antica legge in essi raccolta portava quella data; forse l’aveva il « libro vecchio », da cui si traeva il materiale legislativo. Organo legislativo e detentore della sovranità era il Consiglio. Anche la sua origine ci è ignota. Il primo documento che ricordi il Consiglio dei cittadini come autorità suprema è del 1254. Nelle città istriane esso apparisce molto prima: a Capodistria, per esempio, già nel 1216; a Pola nel 1223. Ciò basterebbe a farci conchiudere che anche a Trieste il Consiglio era sorto prima del 1254. Nel 1202 e nel 1233 apparisce soltanto la concione, l’arrengo. Ma, poiché il Consiglio era il vero rappresentante e l’essenziale elemento costitutivo del Comune, è facile che nelle frasi « Comune e popolo » o « città comune e uomini » del 1236, la parola comune indichi appunto il complesso del Consiglio e delle cariche da esso emananti. Il Consiglio doveva eleggere o dal suo seno o tra gli altri cittadini tutti i magistrati. Ogni anno era convocato per deliberare se la città dovesse rimanere a regime di due o tre rettori (detti più raramente consoli) o se chiamare un podestà. Quest’alternazione di regime, come appare nei patti imposti da Venezia, si usava avanti il 1233.