397 della Provincia, e di un secondo di cittadini, i quali amministravano le rendite della città per supplire alle spese municipali, eleggevano le cariche, aggregavano i nobili e i cittadini ai loro corpi, e mantenevano a Venezia i loro nunzii o legati, che dovevano rappresentarli e maneggiare i loro interessi presso al Governo. A questi Consigli venivano comunicati gli affari della guerra e delle paci, le vittorie, le elezioni del serenissimo principe e del sommo Pontefice, e le altre notizie dello Stato più importanti. Anche le cose del contado o territorio erano amministrate dai relativi Comuni, e dai Capi che ogni Distretto si eleggeva ; ove si trattasse d’interessi concernenti tutti i Comuni del territorio, quei Capi si congregavano insieme come delegati del proprio Comune, onde passare alle provvidenze necessarie od opportune. Anche i territorii, indipendentemente dalla città, avevano i loro sindaci a Venezia che li rappresentavano. Alla adunanza dei consigli della città assisteva il podestà o capitano veneto, e tanto le loro deliberazioni che quelle dei territorii venivano assoggettato alla sua approvazione. La provincia del Friuli era particolarmente privilegiata ed avea conservato le sue forme di governo tendale federativo, le patrie leggi, i beni allodiali, il provento di alcune imposte e l’amministrazione delle proprie rendite, onde supplire alle spese del-l’intera provincia. Le giurisdizioni feudali però si estendevano soltanto all’ interna polizia, al buon regolamento dell’ annona, alla giudicatura di alcune cause civili in prima istanza, e all’ iniziamento dei processi criminali con facoltà anche dell’ arresto provvisorio dell’ indiziato ; ma doveano poi passare tali procedure al superiore giudizio, col mezzo dei loro vicarii (1). Gli affari per altro, che inte- (1) Apposita magistratura avea di sua spettanza tutto quanto si