176 concedere qualche facilità o dispensa dalla legge solo nel caso speciale di povertà di qualche chiesa o pia fondazione; proibiva ad ogni ecclesiastico, cui la stessa sua vocazione chiamava a tenersi lontano dalle faccende del secolo, di assumere commissario, tutele, amministrazioni di qualunque specie, di beni mobili, danari ecc., limitava alla somma di ducati cinquecento il legato che alcuno facesse a pio uso ò religiosa destinazione, riserbando a sè il decidere in quelle disposizioni che riguardassero il collocamento di fanciulle nubili, la casa dei Catecumeni, la fraterna dei poveri vergognosi di s. Antonino di Venezia, e le altre fraterne dei poveri, non che gli Ospedali ed Ospizii, pei quali richiamava in vigore la legge del 1605, e attribuiva a sè la facoltà di disporre secondo quanto credesse più confacente al vero bene della nazione, alla carità verso i poveri e alla retta e giusta amministrazione dei- luoghi pii « impiegando però sempre in favore di questi le somme lasciate o ritratte dalla vendita d’ immobili od altri oggetti. » Ed affinchè la legge non mancasse della debita esecuzione, il Senato minacciava della confisca quei beni che in modo contrario alle disposizioni di essa legge si trovassero in possesso degli ecclesiastici o delle mani morte, con premio del quindici per cento allo scopritore ; voleva che qualunque spiegazione della presente legge nei casi dubbii si avesse ad interpretare in favore del laico (1), incaricava il Collegio dei Dieci Savi sulle decime in Rialto e gli Avoga-dori d’ invigilare attentamente che non fosse fatta contravvenzione, con pena ai notai e ad altri ufficiali pubblici che rogassero alcun atto contrario alle enunciate disposizioni. (1) 20 Die. 17G7. Sistretto dei decreti emanati in materia degli ecclesiastici dal J268 a 1768, archivio Compii. Leggi.