426 der danaro da qualche uno, sij per ragione di compreda e’vendita, d’imprestido e credito, di negotio o pieggiaria, o altro che giuridicamente gli a’ aapetta, facendo la pretenaione per giuatizia, e riscuotendolo coll’ assistenza del Mubossir, si debba di quel danaro, che sarà riscosso contribuire per diritto al Mubossir e zaus nella forma che ai contribuisce nelli fori, iu ragion di due aspri per cento, ne pretender debbano dritti di maggior summa. E li mercanti, consoli e dragomani,- et altri sudditi Venetiani delli paesi soggetti a’ medesimi, nelli loro negotii, che accadessero nel nostro custodito Dominio, sia di compreda, di vendita, di crediti, d’ im-preatidi, di mercantie e pieggiaria, e d’ altre giuridiche pretensioni eh’ insorgessero, debbono andar al Cadì a far registrar il contratto, e prender cozetto, o altra valida scrittura, e poi seguendo contese, s’ abbia ad oaservare il cozetto, la scrittura et il registro, et in conformità della giustitia esseguire, e quando non fosse una di queste, e che biaognasse ascoltare per giustitia le cause loro indotte dal contrasto, habbiano li Giudici col vigor della giustitia giustamente e nettamente ascoltarle, e li testimonij che aaranno prodotti, siano nella forma dovuta con tutta diligenza esaminati, etriconosciuti, che non siano mendaci, improbi, iniqui, overo incolpati d’incapacità, d’ignoranza, o d’ altro delitto, ne siano ascoltate le testimonianze delle persone, che sono note con simili diffetti repugnanti all’admissione della testimonianza, acciò non provenga qualsisia torto, nè si possa pro-nuntiar sentenza sopra d’ essi con simili testimonij iniqui, subornati con donativi et regali, et se fosse seguita sentenza s’ intenda invalida, acciò in nessuna maniera segua torto. E se alcuno di detti mercanti venetiani si facesse Turco nel mio custodito Dominio, se la nave e la mercantia, che vi sarà dentro, non fusse sua, ma che apparisca per giustizia esser de mercanti venetiani, overo di quelli delli paesi soggetti a Yenetia, non sia mollestato, ne oltraggiato da niuno ; ma che il Bailo di Venetia e Consoli loro prendano dalle sue mani il bastimento et le mercantie, che vi fossero iu esso, per mandarle alli loro patroni, perchè non resti quello di ragione s’ aspetti ad altri sopra di esso. Cap. xxxiii. Che 1’ affare del traffico mercantile essendo frutto della buona pace e coltura delli Stati e Paesi, possano li mercanti Venetiani venir et andar per mare e per terra come prima nelli loro termini al mio custodito Dominio in Costantinopoli, Smirne, Cipro, Tripoli di Soria, Alessandria del Cairo, Aleppo e altre scale,