407 ->i ) j. dato espressamente di comunicargli i punti principali del trattato, il primo de’ quali 'era di lega offensiva e difensiva, difensiva perpetua, ed offensiva sin che durasse la presente guerra ; che 1’ altro doveva essere di non prestar orecchio a trattamenti d’accordo col Turco, se non con unanime consenso delle parti, conforme agli articoli del trattato di Polonia (Dispaccio 30 genn. 1688/4). Avrebbe desiderato il Senato, che la lega si trattasse in Venezia, tuttavia piegando ai desiderii di Leopoldo, [trasmetteva il 12 febbraio al suo ambasciatore Contarini in Vienna la plenipotenza, con incarico di estendere il trattato conformemente a quello già concluso tra 1’ imperatore e la Polonia, salve le necessarie modificazioni, ed aggiungendo al cap. 9, « che sarà lecito alla Repubblica far la guerra anco in Dalmazia per diversione, e al capo 10, che anche la Repubblica si aduprerà egualmente a ricuperar il perduto, e che gli acquisti che farà, doveranno unirsi al dominio della medesima ». (Corti, 12 febbr.). Cominciarono in conseguenza le trattazioni per parte del Contarini coi plenipotenziarii imperiale e polacco, cooperandovi altresì il nunzio papale, Cardinal Bonvisi. Tenuta il primo di marzo la prima conferenza in Linz, ova allora trattenevasi la corte imperiale, 1’ atto di lega tra 1’ imperatore, il re di Polonia e Venezia era già recato al suo termine (1) ; Contarini ne dava il 6 1’ avviso al Senato, ma questi sebbene in massima ne accettasse la ratificazione, trovava che la faccenda degli acquisti futuri non era abbastanza chiaramente sviluppata, onde scriveva 1’ 11 « nel punto degli acquisti che si facessero dalla Repubblica, ben vi sete espresso, come ci ragguagliate colle vostre lettere, in consonanza delle quali, non esprimendosi abbastanza il capitolo esteso, sebbene non dubitiamo possa in alcun tempo malamente interpretarsi, tuttavia doverete procurare una chiara dichiarazione a parte di S. M. Cesarea, che contenghi gli acquisti che (1) II trattato è registrato in Commem. XXIX ove pure si leggono: a) Formula juramenti in manibus stimmi Pontifici» per eminentissimos cardinales, Protectores et Repraesentantes praestandi. b) Plenipotentiae caesareae regiae et venetae. o) Ratificazione del trattato di lega, fatta dall’ imperator Leopoldo, Linz, 31 mano 1684.