316 è quella per le Corone, perchè seguitano li principi a congiungere ad essa la idea di prerogativa reale. Questa dignità che crebbe in riputazione sul declinare del secolo duodecimo fu tenuta in gran pregio da tutte le nazioni, e dalli maggiori di VV. EE. particolarmente, alli quali sembrò con ragione mancar molto delle prerogative regali, se nella promozione per le Corone non fosse compreso un Veneziano. Prese possesso di questa prerogativa per la prima volta nel 1378, quando Urbano VI promosse Lodovico Donà, e se ne mantenne sempre in progresso, ed è cosa indubitabile che per titolo di grado regale appartenga a VV. EE. il diritto di nominare, che gli altri Principi si appropriarono sotto il Pontificato di Paolo terzo. Anzi di questa distintissima prerogativa, ne fece uso la Repubblica nella promozione per le Corone fatta da Pio quarto, nominando per cardinale l’allora Patriarca d’Àquileja, Grimani. A questo passo devo ricordare ossequiosamente ciò che ho dovuto per necessità rassegnare nel mio umilissimo Dispaccio. Sostiene Sua Santità, che non sarà compresa la Repubblica nella nomina per le Corone, quando non accordi di mantenere li suoi Cardinali, e prima d’ ogn’ altro monsignor Carrara bergamasco, quando sia promosso, alli meriti del quale a gran ragione si conviene la porpora. Appartiene alla sola sapienza dell’ eccellentissimo Senato il conoscere, se convenga progredire sulle traccio dei Maggiori nel sostenere, o piuttosto procurar di migliorare questa prerogativa necessaria a far eguale la Repubblica alle altre teste coronate. Per altro sono certo che il Santo Padre sia persuaso, che a monsignor Carrara, quando sia rivestito della dignità cardinalizia, possa convenire uno di quo’ vescovati, soliti ad esser disposti a favor di patrizj.