426 stantin#poli tre anni in circa, et inanzi il termine di questi possa andarsene via, e se non volesse venir con la famiglia, possa pur venir senza la medesima, e veduti li suoi affari pure inanzi li tre anni possa andarsene via, et in luoco suo nella stessa maniera venir un altro, e nella forma pratticatn ab antico siano questi rispettati. Che seguendo littiggio, che non appartenesse alli Signori di Venetia, ma solo al particolar del Bailo stesso, sia quello veduto nella forma espressa di sopra, ma negli affari, che dalla sua Bep.°» non gli sarà data 1' incombenza e facoltà, non sia astretto nè sforzato, et accadendo simili affari, siano quali esser si vogliano, debba detto Bailo rappresentarli alli Signori di Venetia distintamente, e capitate le risposte con la commissione e facoltà o auttorità, non sia con la prettensione di altro contro gl’ ordini o facoltà et Imperiai Capitulazioni molestato, ma che restino con la quiete. E tutto quello, che il Baili, Consoli, Dragomani, e loro huomeni porteranno col proprio dinaro per far presenti, vestiti, e per loro mangiare e bevere non s’ habbi da pretendere datio, baz, refe, cassabjie e mes-setria, e li Consoli Veneti, che per gli affari delli loro mercanti saranno destinati, possano risieder nelle scale, che ab antico hanno havuto la ressidenza, e che siano questi della natione d’ essi 'medesimi, e quando volessero mutar li Consoli, che risiedono nelle scale del mio custodito Dominio per destinar e mandar altri atti al servitio in luoco loro, nessuno possa essergli d’ impedimento. E se alcuno ha-vesse litte con li Consoli, che sono dalla loro natione destinati al-1’ assistenza dell’ interessi de loro mercanti, non possano farli prig-gioni, ne bollar la loro casa, e le litti che insorgeranno contro li Consoli e Dragomani, siano ascoltate dall’ Eccelsa mia Porta. Cap. xxxt. Che in conformità dell’ honorato consenso delli Sublimi Comandamenti concessi alli Franchi nel tempo giustissimo delli passati Sultani, la rettitudine delli quali risplende, possino esercitar il loro solito rito ove tengono le loro chiese e monasterij, e quelle parti delle medesime, eh’ haveranno bisogno d’ esser ris-sarcite, facendole risarcire con mio Nobil Comandamento a misura di quello permette la Nobil Giustitia, nessuno possa impedirgli, nè con pretensione di denaro o altro pretesto contro la Nobil Giustizia et Eccelse Oapitolationi molestarli, e che possano quei andar e venir in Gerusalemme e loro antichi luochi di adoratione, senza che nessuno gli sia opposto. Cap. xxxii. Che li mercanti Venetiani, che haveranno a scuo- Vol. Vili. 64