m vanno e vengono per negotio da Venetia, siano amogliati o celibi, mentre che non ai stabiliscono nel mio custodito Dominio, e che ritornano indietro, • da quelli non sia preteso carazo. E vertendo littiggio tra qualche Venetiano et alcun Infedele tributario, nel trattar della causa producendo testimonj venetiani, 1’ avversario col pretesto che questi habbiano da esser delli infedeli del paese non vuol accettare la testimonianza delli Christiani di Venetia, facendogli in questa forma penare : Adunque essendo tutti li Christiani d’ una Religione, bisogna che mentre vertendo le litte loro con Infedeli saranno necessitati di produrre testimonij, li prodotti siano di qualsivoglia sorte, debbano esser accettati, et admessa la prova, conforme richiede la giustitia del Profeta. E se qualche mercante venetiano sarà nel mio custodito Dominio assalito per viaggio o in qualche villaggio, e depredata la sua robba, overo nell’ assalto restasse ammazzato, o del tutto perso, e venuti li suoi heredi o procuratori, sia per giustizia ascoltata la causa, e fattagli raggione. E se un mercante venuto da Venetia al mio custodito Dominio per negotio, contenendosi ne’ suoi termini, venisse a morte, non habbiano li Cattaveri ad ingerirsi nelle sue facoltà, ma siano queste consegnate alli loro Baili. Cap. xxvi. Che li Musulmani di Barbaria, et oltre di questi li mercanti d’ altri paesi, che per traffico, tanto per terra quanto per mare, di passaggio capitassero nelli paesi soggetti alli Venetiani, dopo havuti li diritti delle loro mercantie, conforme li costumi e canoni loro, non gli sia fatto oppositione, ne inferito danno, ma poasino andar e venir nel mio custodito Dominio al loro beneplacito, e li vasselli, tanto delli Venetiani, quanto d’ altri che s’ inoltrano nel golfo di Venetia e per traffico vanno e vengono a Venetia, non gli sia impedito da alcuno, nè gli sia inferito danno, se per altro non liavessero fatto del male. Che li vascelli Venetiani dopo visitati secondo 1’ antico canone in Costantinopoli, portandosi poi avanti le bocche delli Castelli, siano come 1’ antico canone ivi un’altra volta visitati, e poi gli sia rilasciata permissione d’andarsene via, ma hora venendo visitati pure contro 1’ antico costume in Galipoli, non s’ habbi da visitare in guisa alcuna in detto luogo di Galipoli, et in consonanza djll’ antico canone siano di nuovo solamente visitati avanti le bocche delli Castelli, et andarsene via. Cap. xxvii. Che conforme 1’ antico costume pratticato fin dal tempo dell’ espugnatione de’ paesi dell’ Arabia fatta al mio custo- »